Regolamento FISM
FEDERAZIONE DELLE SOCIETA’ MEDICO-SCIENTIFICHE ITALIANE
Regolamento
Il
presente Regolamento è promulgato allo scopo di precisare, con adeguato
livello di dettaglio, alcune iniziative e procedure contemplate
all’interno degli articoli dello Statuto vigente, approvato
dall’Assemblea dei Soci FISM nella seduta del 19 gennaio 2011. La
struttura del presente regolamento è tale da richiamare nei singoli
articoli elencati quelli corrispondenti dello statuto stesso.
Premessa
Tutte
le cariche sociali previste dallo Statuto della Federazione possono
essere ricoperte solamente da candidati appartenenti a Società
Medico-Scientifiche affiliate ed in regola con il pagamento delle quote
associative previste
Art. 1 – Sezioni regionali o interregionali
La
creazione di una sezione regionale avviene per decisione del Consiglio
Direttivo in carica, con votazione a maggioranza semplice. All’atto
della creazione di una sezione regionale o interregionale, il Consiglio
Direttivo nomina anche uno o più responsabili cui affidare la gestione
della sezione stessa (al fine di garantire l’area medica, odontoiatrica e
veterinaria). Il/I responsabile/i della sezione dura in carica 3 anni
ma può essere sostituito in caso di mancato raggiungimento degli
obiettivi concordati con il Consiglio Direttivo o in caso di manifesta
negligenza, colpa grave o azioni non conformi alle direttive generali
dello statuto o del Consiglio Direttivo. Qualora si verifichino le
suddette condizioni, il Consiglio Direttivo sottopone il provvedimento
disciplinare al Collegio dei Probiviri il quale, dopo aver sentito il
diretto interessato, esprime un parere vincolante ed inappellabile. Il
responsabile di sezione non percepisce remunerazione per l’incarico e
può essere nominato solo se appartenente ad una società
medico-scientifica affiliata ed in regola con il pagamento delle quote
associative.
Art. 3.1 – I Soci
Al fine di velocizzare e semplificare le operazioni di valutazione della documentazione, Le Società Medico-Scientifiche che intendono associarsi o riassociarsi a FISM, prima di inoltrare la domanda di affiliazione corredata dei documenti previsti, dovranno registrarsi sul Portale FISM (portale.fism.it), inserendo i dati anagrafici richiesti e gli altri dati/documenti attinenti la struttura dell’associazione e l’attività scientifica svolta.
Art. 3.2 – Quote sociali (variaz. 25/11/2020 in vigore dal 01 Gennaio 2021)
In ottemperanza alle norme statutarie, i soci ordinari FISM sono tenuti al saldo della quota associativa entro il 31 marzo di ogni singolo anno. Per questo motivo ricevono, ogni anno, una relativa nota di debito. Ai Soci che non provvedono a tale adempimento secondo i termini statutari, si applicano le seguenti scadenze alla procedura di deferimento, in deroga all’art. 5 dello Statuto:
▪ Primo sollecito nel mese di giugno
▪ Secondo sollecito nel mese di settembre
▪ Terzo sollecito nel mese di novembre
Nell’ultima riunione dell’anno, normalmente programmata verso la metà del mese di dicembre, il Consiglio Direttivo delibera la trasmissione al Collegio dei Probiviri degli atti relativi ai Soci inadempienti, come specificamente previsto dallo Statuto in vigore. Il Collegio dei Probiviri fornisce al Consiglio Direttivo una risposta sulle singole posizioni entro il 31 gennaio dell’anno seguente.
Nella prima riunione annuale del Consiglio Direttivo, tradizionalmente programmata nel mese di febbraio, lo stesso delibera la radiazione dei Soci morosi dando ulteriori 15 giorni di tempo per un ravvedimento operoso con il saldo della quota dovuta, trascorsi i quali la decisione diventa automaticamente esecutiva. I Soci Ordinari radiati dalla Federazione, che ripresentino domanda di affiliazione nell’arco dei successivi 5 anni dalla data della delibera di radiazione, sono tenuti al pagamento, oltre alla quota sociale di iscrizione relativa all’anno di presentazione della domanda, dell’intera quota dell’ultimo anno in cui erano presenti in FISM e del 50% delle quote sociali pregresse non saldate. Rimangono inalterate e indiscusse le prerogative spettanti al Consiglio Direttivo in merito all’accettazione o meno delle domande di affiliazione.
Il Consiglio Direttivo, con apposita delibera, avvalendosi delle sue prerogative decisionali, statutariamente previste, decide di esonerare o sospendere dal pagamento della quota associativa annuale determinate associazioni in virtù di meriti particolari o servizi resi alla Federazione. Vale il tacito rinnovo a meno che, con nuova delibera, venga disposta la revoca del beneficio.
Il Consiglio Direttivo, con apposita delibera, avvalendosi delle sue prerogative decisionali, statutariamente previste, decide di dichiarare inesigibili le quote associative relative ad annualità scadute da oltre cinque anni.
Art. 7 – Soci Sostenitori
L’affiliazione con la qualifica di socio sostenitore può essere adottata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
•
per accogliere all’interno della Federazione Società
Medico-Scientifiche che non abbiano ancora maturato l’anzianità prevista
per l’inquadramento come socio ordinario;
• per accogliere
all’interno della Federazione Società Scientifiche non mediche che
esprimano desiderio ed interesse a partecipare all’attività della
Federazione condividendone la missione e gli obiettivi esplicitati nello
statuto;
• per accogliere all’interno della Federazione
associazioni senza fini di lucro, che siano espressione di categorie di
lavoratori del comparto sanità, “non mediche”, quali ad esempio,
associazioni infermieristiche, associazioni tecnico-sanitarie,
associazioni impegnate nella tutela dei diritti dei cittadini nel campo
della salute.
• Per accogliere all’interno della Federazione le
Fondazioni che desiderino sostenere le iniziative sociali condividendone
gli obiettivi.
La quota associativa annuale, prevista per il
socio sostenitore, è simbolica e stabilità in € 1500,00 (variaz.
Consiglio Direttivo 16/12/2015).
I soci sostenitori partecipano
all’Assemblea dei Soci senza diritto di voto e possono accedere alle
aree riservate del sito web della Federazione presentando richiesta
scritta alla Segreteria.
Art. 7 – Rinnovo delle cariche
In
occasione del rinnovo delle cariche, Il Consiglio Direttivo può
deliberare scadenze diverse, in deroga a quanto previsto dallo Statuto
vigente, per la presentazione delle candidature, al fine di consentire a
tutti coloro che desiderano presentare la propria candidatura di poter
usufruire di uno specifico spazio sul sito web della Federazione per
illustrare il proprio profilo personale e professionale, nonché una
breve sintesi del proprio programma e delle proprie idee.
I membri
del Consiglio Direttivo uscente possono presentare la propria
candidatura al fine di mettere a frutto l’esperienza acquisita e
contribuire a dare continuità al Consiglio Direttivo.
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
• appartenere ad una società scientifica in regola con il pagamento della quota associativa FISM;
• essere soci attivi della società di appartenenza ed in regola con la propria quota associativa;
• produrre i seguenti documenti per la pubblicazione sul sito web:
1. Breve Curriculum Vitae specifico (formato doc, txt, pdf)
2. Foto tessera (formato gif, jpg, bmp)
3. Modulo appositamente compilato (allegato al presente Regolamento)
Le
schede di voto, utilizzate per il rinnovo del Consiglio Direttivo,
consentono l’espressione di undici voti di preferenza. Le schede che
riportano un numero maggiore di voti di preferenza vengono invalidate.
E’
consentito un massimo di due deleghe per ciascun socio in possesso dei
requisiti previsti dallo statuto per la partecipazione alle operazioni
di voto. Non sono ammesse deleghe tra Soci Federativi.
I Soci in
possesso dei requisiti previsti per l’espressione del voto ricevono
all’inizio dell’Assemblea “elettiva” un numero di schede pari ai voti
spettanti alla propria società e a quelle di cui si possiede delega
valida (firmata, cioè, dal legale rappresentante della società
delegante). La quota associativa pagata costituisce “autocertificazione”
a tutti gli effetti per ciò che concerne l’assegnazione della società
allo scaglione di appartenenza (gli scaglioni sono strutturati sulla
base del numero di iscritti di ciascuna società o federazione di
società). Eventuali contestazioni dovranno essere rivolte alla
Commissione Elettorale appositamente nominata.
Al termine dello
spoglio delle schede di voto da parte della Commissione Elettorale,
risulteranno eletti Consiglieri gli undici candidati che avranno
ottenuto il più alto numero di preferenze. I primi due candidati che
risulteranno non eletti, secondo la graduatoria ottenuta, andranno a
costituire il Collegio dei Probiviri FISM. Consiglio Direttivo e
Collegio dei Probiviri durano in carica 3 anni. La Commissione
Elettorale è composta dal Segretario uscente della Federazione o, in sua
assenza o impossibilità da un altro membro del Consiglio Direttivo uscente o
Probiviro non candidato, nominato dal Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima
delle operazioni di voto; ad esso si aggiunge un secondo membro con
compiti di verbalizzazione, e due associati nominati in sede di Assemblea.
I
Soci Federativi partecipano al voto rappresentando le società federate,
purché in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto. Qualora una
società, rappresentata dalla propria federazione, desideri dissociarsi
dal voto del “Socio Federativo”, ha facoltà di farlo purché ne dia
comunicazione alla Segreteria FISM entro 7 giorni dalle operazioni di
voto, provvedendo altresì al saldo della quota associativa individuale
spettante.
Ogni Federazione o Società Medico-Scientifica affiliata
può proporre un solo candidato per l’elezione degli organi direttivi
della FISM.
Art. 10 – Consiglio Direttivo
Le
riunioni del Consiglio Direttivo possono prevedere la partecipazione
dei Consiglieri anche tramite l’utilizzo di tecnologie di collegamento
in remoto quali la videoconferenza e la teleconferenza che, per
l’occasione, verrà registrata e messa agli atti. Il Consigliere presente
alla riunione in modo “virtuale”, collegato tramite video o
teleconferenza, contribuisce alla determinazione del numero legale ai
fini della validità della riunione stessa e del potere deliberante del
Consiglio.
Art. 21 – Norme transitorie
Qualsiasi
modifica della composizione quantitativa degli organi sociali della
Federazione venga deliberata dall’Assemblea dei Soci, attraverso la
necessaria modifica dello statuto vigente, verrà attuata al momento del
rinnovo degli organi sociali stessi che, di conseguenza, arrivano alla
scadenza del mandato nei modi previsti al momento della loro elezione.
Integrazioni allo Statuto
Tutte le
comunicazioni tra la Federazione ed i propri associati possono avvenire,
oltre a quanto specificamente previsto dalle norme statutarie, anche
attraverso le modalità messe a disposizione da tecnologie innovative che
siano state regolarmente recepite dall’ordinamento giuridico nazionale.
L’utilizzo, quindi, della firma digitale sulle comunicazioni e della
posta elettronica certificata, quale strumento di trasmissione delle
informazioni, é a tutti gli effetti equiparato all’invio, tramite il
servizio postale, di raccomandate semplici o con ricevuta di ritorno
qualora il destinatario riceva la comunicazione su di una sua casella di
posta elettronica certificata.
Cariche onorifiche
Per
promuovere la visibilità di FISM, il Consiglio Direttivo può proporre,
ogni due anni, l’individuazione di cariche onorifiche quale
riconoscimento pubblico di attività svolte, a qualsiasi titolo, a favore
della FISM.
gennaio 2011
(variaz. 16/12/2015)
(ultima variaz. 25/11/2020 in vigore
dal 01 Gennaio 2021)